Descrizione
L’art. 1 decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, disciplina il voto domiciliare a favore degli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile” anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte degli elettori con disabilità, e di quelli “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione”.
Tali disposizioni si applicano nel caso in cui gli elettori richiedenti dimorino nell’ambito territoriale del proprio Comune di iscrizione elettorale.
L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 28 aprile e lunedì 18 maggio.
La domanda di ammissione al voto domiciliare (che vale anche per l’eventuale turno di ballottaggio) deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale.
Si evidenzia, infine, la disposizione preclusiva di cui all’art. 41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ai sensi del quale i funzionari medici designati al rilascio dei certificati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.
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